ANCORA SULLA CORRUZIONE
Ieri sera in Commissione Giustizia al Senato il sottosegretario alla Giustizia
Cosimo Ferri (in quota centrodestra) ha chiesto ed ottenuto (parere contrario
del Movimento 5 Stelle) di sospendere all'ultimo minuto la votazione dell'atteso
provvedimento su corruzione,auto-riciclaggio e falso in bilancio con Nitto
Palma (Forza Italia) che ha chiesto di parlare e mettere in calendario
la...responsabilità civile dei magistrati!
Conveniunt rebus nomina saepe suis. Galan probabilmente avrebbe dovuto chiamarsi Galantuomo, ma forse non essendo poi tanto sicuri in fieri si è preferito tagliare a metà il cognome facendolo diventare semplicemente Galan!
La signora Sandra, consorte di Giancarlo ha detto che sono tutte chiacchiere i soldi per il restauro della loro villetta campagnola e che lei paga ben due mutui. Non lo metto in dubbio. Mi piacerebbe sapere con quali soldi sei i suoi oppure i miei.
Preoccupato da quanto innanzi esposto ho pensato bene di proporre un disegno di legge.
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
Allo scopo di disciplinare il
passaggio di dazioni da un soggetto datore ad un altro prenditore viene
presentato il seguente disegno di legge articolato nel modo seguente:
DELLA CONCUSSIONE, CORRUZIONE,
PECULATO ED ALTRI REATI ASSIMILABILI.
Art. 1 Dalla data della
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana vengono
abrogati gli articoli del codice penale dal n. 318 al n. 328 e sostituiti dai
seguenti.
Art. 2 I reati in questione in
ottemperanza a quanto indicato all’art 13 della Costituzione Italiana ( della libertà personale ) vengono
derubricati in abitudini poco esemplari tali da richiedere un’attenta valutazione
da parte dei servizi sociali.
Art. 3 Il passaggio di contributi
per l’esercizio democratico di attività pubblica, comunemente chiamato “
mazzetta “ può essere effettuato nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,
30 e dalle ore 21,30 alle ore 22,30 e questo per non creare ingorghi e difficoltà
nella eventuale identificazione dei partecipanti.
Art. 4 In ottemperanza alle norme
comunitarie il contenitore, comunemente denominato “ busta “ deve avere le
seguenti misure: altezza cm 25 larghezza cm 40 e la chiusura deve essere
assicurata da colla biologica allo scopo di non procurare danni alle papille
gustative del datore. In caso contrario sarà cura del Ministero della Salute
compiere accertamenti.
Art. 5 Nel caso in cui per faciloneria
o distrazione nei passaggi di euro, comunemente detti documenti, la
magistratura inquirente è chiamata ad intervenire evitando di utilizzare strumenti
di video registrazione e di intercettazione telefonica per non invadere la
privacy degli scambisti.
Art. 6 Nel caso in cui la
magistratura riesca ad identificare gli scambisti e l’oggetto dello scambio si
procederà a celebrare un processo che tuttavia non potrà avere un termine di
prescrizione superiore ai 30 giorni
lavorativi a partire dal momento in cui il Procuratore Generale avrà affidato l’indagine
al suo sostituto. Questo affinché la Giustizia colpisca senza indugi e velocemnete i colpevoli nel supremo interesse
del popolo italiano!
Art 7. Al sostituto procuratore
viene riconosciuto un periodo di giorni 15 di ferie pagate allo scopo di
assicurargli tranquillità di spirito e quindi maggiore impegno nel perseguire i
reati. Ovviamente i 15 giorni saranno scalati dai termini della prescrizione.
Art. 8 Nel caso in cui si arrivi al
giudizio dei terzo grado, il solo che possa stabilire l’innocenza o la
colpevolezza degli indagati, la pena per i reati che ci occupano sarà di anni
due di reclusione oltre al pagamento delle spese di giustizia, ovviamente applicando
una consistente rateizzazione.
Art. 9 Vigente l’indulto di tre
anni, al condannato sarà riconosciuto un credito di anni uno da utilizzare per
gli eventuali futuri problemi con la giustizia.
Il seguente disegno di legge viene
presentato alla Commissione Giustizia secondo le procedure prescritte e
successivamente inviato per la discussione in aula.
La pubblicazione avverrà ad opera
del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e
diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non
prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto
di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta
ufficiale.
Da Villa Serena lì 6 giugno 2014
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