RIFORMA COSTITUZIONALE
In questi giorni si sente dire
che è stata abolita la doppia lettura delle leggi tra Camera e Senato assicurando
così una certa velocizzazione nell’approvazione
delle leggi. Benissimo! Si fa il referendum che dovrebbe avere la chiarezza propria degli esercizi di democrazia
diretta così come quella riscontrata circa duemila anni fa allorquando Ponzio
Pilato chiese alla folla “ volete che io liberi Barabba oppure il Nazareno”? e
la folla, comprendendo immediatamente il quesito sentenziò : Barabba !
Sbagliando, aggiungo io!
Non sempre i risultai dei referendum
sono saggi. Si veda in proposito quello fatto dagli inglesi sulla Brexit. Prima
ancora che la Brexit produca risultati, buona parte dei sudditi di Sua Maestà
scendono in piazza per chiedere un referendum
che abolisca il vecchio!!
Ora mi domando coloro che
andranno a votare per il SI cosa mai potranno aver capito del quesito
referendario? Voteranno convinti di quello che fanno oppure lo faranno per
scelta di casacca?
Io ho provato a leggere l’articolo
70 delle riforma strombazzata e, a meno che non mi sia rincoglionito ( scusate
il francesismo ) non ho capito nulla se non che il Senato non viene abolito ma
offerto ad una cricca di consiglieri regionali che, salvo alcune encomiabili
eccezioni, non hanno brillato per la necessaria legalità nell’esercizio delle
loro funzioni. Una caterva di leggi saranno sottoposte all’approvazione dei
novelli senatori e nel caso in cui non si raggiunga un accordo, i Presidenti
delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. E se non si
trova l’intesa? Altro che semplificazione! Mi piacerebbe vedere elencati
analiticamente quante leggi saranno oggetto dell’approvazione del Senato scoprendo
così che le cose saranno più complicate che
nel passato.
Evidentemente coloro che hanno
avuto la dabbenaggine di redigere l’articolo 70 sono passati dapprima allo
U.C.A.S acronimo che sta per UFFICIO COMPLICAZIONI AFFARI SEMPLICI che, dopo
una nottata di intense elucubrazioni, hanno partorito un articolo
incomprensibile e stilato con periodi lunghissimi e disorientanti.
Ricordo due episodi. Il primo
riguarda un’assemblea dell’associazione cui appartenevo costituita per
modificarne lo statuto. Il proponente enuncia la modifica dell’articolo da
sostituire e molti applaudono senza una
grande convinzione. Io mi reco dal relatore e dico di non aver capito nulla di
quanto è stato proposto. Il relatore mi conforta affermando che solo io avevo
capito perché l’articolo era stato scritto in maniera sibillina appunto per non
far capire nulla!
L’altro episodio che ricordo
riguarda la lettura dell’inserto CUORE della vecchia l’UNITA’. Vi era una
rubrica in cui si riportavano gli articoli di legge approvati dalla Camera così
come erano stati scritti. Questi articoli erano sconclusionati e scritti con
madornali errori di grammatica tanto da sembrare delle vere e proprie
barzellette.
Come sarebbe stato bello leggere:
L’ARTICOLO 70 DELLE COSTITUZIONE VIENE SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:
IL SENATO DELLA REPUBBLICA VIENE
ABOLITO. I SENATORI A VITA CONSERVONO LA
RETRIBUZIONE SINO ALLA LORO DIPARTITA.
Al posto di questo meraviglioso,
sintetico e bene augurante articolo gli italiani ( per coloro che andranno a
votare, io no ) dovranno esprimere il parere su questo demenziale elaborato !
L'attuale articolo 70 della nostra
Costituzione Italiana recita:
"La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.".
Mentre
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni
costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum
popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi
che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,
le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che
stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,
secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del
presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso
al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi
il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo,
sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il
Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente
decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato
della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto
comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i
medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza
assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato
della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici
giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono,
d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme
dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati».
Se siete arrivati alla fine dell’articolo
conservando la lucidità che sino ad ora vi ha contraddistinto, fatemelo sapere perché
in caso affermativo possa prenotare una visita neurologica per verificare se sono
stati compromessi dal punto di vista fisiopatologico i miei emisferi cerebrali
o i meccanismi di vigilanza del talamo e il sistema reticolare del tronco
encefalico. Alias demenza senile !